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LO STATUTO |
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STATUTO
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Art. 1 – Costituzione
E’ costituita la ”Associazione Sportiva Dilettantistica
H2Osub”. L’Associazione ha sede in ViaMascagni 6, 22073
Fino Mornasco (CO), non ha fini di lucro, indirizzi di carattere
politico, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del
volontariato e delle istituzioni civili.
La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.
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Art. 2 – Finalità e scopi
L’Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare
e realizzare l’attività sportiva della pesca Sportiva,
delle attività subacquee e del nuoto pinnato e, più in
generale, di tutte le attività sportive riconosciute dalla
Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee,
alla quale si affilia, compresa l'attività didattica.
A tale scopo l’Associazione potrà gestire impianti
sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di
tutte le discipline della FIPSAS.
L’Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le
disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della
FIPSAS e le deliberazioni di quest’ultima.
L’Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione
dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con
particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.
L’associazione potrà svolgere solo marginalmente
attività commerciali; potrà comunque compiere tutti gli
atti necessari a concludere ogni operazione di natura mobiliare,
immobiliare, finanziaria, pubblicitaria o editoriale marginale e
comunque sempre finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.
Potrà quindi avvalersi sia di prestazioni gratuite che
retribuite e raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire
l’economia e la funzionalità dell’Associazione e a
favorire il suo sviluppo nonché dare la propria adesione a
quelle Associazioni o Enti che possano favorire il conseguimento dei
fini sociali e svolgere qualunque attività connessa ed affine
agli scopi stessi.
L’Associazione potrà produrre e diffondere tra i soci
materiali didattico nonché indumenti, accessori e attrezzatura
sportiva riportanti lo stemma e/o i colori dell’Associazione.
Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio scopo sociale,
come definiti nel precedente art. 2, l’associazione potrà:
-
attuare
servizi e strutture, aperte al pubblico, per lo svolgimento delle
attività intellettuali, ricreative, sportive ed aggregative;
-
organizzare e/op partecipare a conferenze e seminari, manifestazioni sportive, concerti musicali, rappresentazioni
teatrali, viaggi a scopo culturale ed ogni altra attività complementare;
-
svolgere attività di informazione delle proprie attività, da
esprimersi in articoli su riviste anche multimediali,
pubblicazioni di testi, produzione e divulgazione di
materiale fotografico e filmati;
-
favorire i contatti fra i soci aventi specifici interessi
culturali, eventualmente costituendo sezioni per l’attività
di maggior rilievo.
Ai
sensi e per gli effetti di cui ex T.U.I.R art. 143, commae nel rispetto
di tutte le formalità richieste, l’associazione
potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente,ance mediante offerte di beni di modico
valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni,r
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
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Art. 3 – Durata
L’Associazione avrà durata illimitata.
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Art. 4 – Domanda di ammissione
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sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa;
-
possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/oassociazioni;
-
tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno farne
domanda;
-
l’ammissione a socio è
subordinata alla ricorrenza dei seguenti
requisiti:
-
Il
Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la
cui decisione non è ammesso appello, provvede in ordine alle
domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione.
In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad
esplicitarne le ragioni.
-
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le
stesse dovranno essere
controfirmate
dall’esercente la potestà parentale.
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Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
-
Tutti
i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del
diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché
dell’elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per
l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti
dell’Associazione.
-
La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite
nell’apposito regolamento.
-
E’
esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.
La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi,
previsti dall’art.6, che ne comportano la perdita.
-
I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare
le regole dettate dalla Federazione.
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Art. 6 – Decadenza dei soci
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I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
-
dimissione volontaria;
-
mancato rinnovo dell’iscrizione annuale;
-
radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata
-
contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o commetta gravi infrazioni
alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.
-
Il
provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato
dall’assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato
il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto.
-
L’associato radiato non può essere più ammesso.
Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.
Il provvedimento di espulsione o radiazione non libera il socio
dall’obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute
all’ Associazione.
I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a frequentare
i locali dell’Associazione e partecipare alle sue iniziative.
Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero al divieto di frequentazione.
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Art. 7 – Organi dell'Associazione
Gli organi sociali sono:
-
L’assemblea;
-
Il Presidente;
-
Il Consiglio Direttivo
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Art. 8 – Assemblea
L’assemblea
generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e
straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione,
all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio
Direttivo.
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Art. 9 – Compiti dell’assemblea
-
La
convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà normalmente
entro il 30 aprile di ciascun anno per l’approvazione, in
particolare, del rendiconto economico e finanziario dell’anno
precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale,
nonché della relazione sull’attività svolta e su
quella programmata per il futuro. Per l’elezione del Consiglio
Direttivo, la convocazione dell’assemblea elettiva dovrà
essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.
-
L’assemblea
straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga
opportuno,ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno
dei soci. In tale ipotesi l’assemblea dovrà essere indetta
entro i termini di cui al 2° comma dell’art. 11.
-
L'assemblea
straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi
termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento
dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo
qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a
perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse
ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto
dal successivo art. 15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo
Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.
-
Rientrano
inoltre, nelle competenze dell’assemblea straordinaria, da
convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui
all’art. 11:
-
Approvare lo statuto e delle sue eventuali modifiche (art. 13);
-
Approvare il regolamento interno dell’Associazione e le sue eventuali modifiche;
-
Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’ Associazione;
-
Deliberare lo scioglimento dell’Associazione conformemente a quanto disposto dall’art.28.
-
L’assemblea
è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice
Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale
socio o di età.
Il
Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito
verbale dell’assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse
l’opportunità, da tutti i presenti.
Viene
conservato agli atti dell’Associazione ed inserito in apposito
libro verbali dell’assemblea dei soci tenuto presso la sede e di
cui ogni socio può prendere visione.
E’ compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’assemblea.
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Art. 10 – Diritti di partecipazione
-
Potranno
prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie
dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della
quota sociale.
-
Il socio ha diritto a un voto
-
Ogni
socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega
scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una
sola delega.
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Art. 11 – Convocazione
-
La
convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo,
potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci
che potranno proporne l’ordine del giorno.
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In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
-
La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all’albo
dell’Associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data stabilita.
L'avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.
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Art. 12 – Validità assembleare
-
Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della
maggioranza (metà più uno) dei soci.
-
Trascorsa
un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è
regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il
numero dei soci presenti.
-
Le deliberazioni dell’assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai
soci presenti.
-
Le delibere prese dall’assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i
soci dell’Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.
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Art. 13 – Consiglio Direttivo
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Il
Consiglio Direttivo è compostoda un minimo di tre membri fino ad
un massimo di cinque, eletti dall’assemblea e, nel proprio
ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario con
funzioni di tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.
In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
-
In
relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del
Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate
le spese vive sostenute per la trasferta concernente
l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente
assolta.
-
Nel
caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia
chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere
attività professionale a favore dell’associazione,
dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo
restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte
dell’attività di consigliere svolta.
-
Di
ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito
verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal
Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne
ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.
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Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo
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deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
-
redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea;
-
fissare le date delle assemblea ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all’anno, e convocare l’assemblea
straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
-
redigere
nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali
regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non,
da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli
associati;
-
promuovere l’allestimento di attività agonistiche o ricreative,previamente approvate dall’assemblea;
-
provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone
in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.
-
determinare
l’importo delle quote associative annuali, fissandone
altresì le modalità di pagamento da sottoporre
all’assemblea dei soci;
-
determinare
i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte
dall’Associazione e fissarne le modalità di pagamento da
sottoporre alla valutazione assembleare.
Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni
dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio
Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per
l’Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano
elargizioni liberali a favore dell’Associazione e ai loro parenti
entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado,
nonché alle società da questi controllate o collegate a
condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
-
adottare i provvedimenti di radiazione;
-
curare
l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti
espressamente attribuiti all’assemblea dal presente statuto, alla
straordinaria amministrazione, in conformità al principio di
sovranità assembleare che informa l’Associazione;
-
attuare le finalità previste dallo statuto.
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Art. 15 – Convocazione Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi
membri, senza formalità.
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Art. 16 – Dimissioni
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Qualora,
nel corso dell’esercizio sociale, per qualsiasi ragione,
venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio
provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti,
a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi
pari almeno alla metà di quelli dell'ultimo eletto.
In carenza di tale condizione, il Consiglio potrà eleggere tra i soci un ugual numero di membri.
Questi, però, dovranno essere confermati nella prossima
Assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che
li ha eletti.
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Qualora
venga meno la maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti provvederanno
alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i
mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri
sostituiti.
-
Il
Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più
in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a
perdere la maggioranza dei suoi componenti.
-
Esso
inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso
o voto di sfiducia da parte dell’assemblea straordinaria.
Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni
consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo
impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.
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Art. 17 – Il Presidente
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Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante.
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Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle
eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.
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Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il
Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell’Associazione.
-
Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.
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Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente
entro 20 gg. dall’elezione di quest’ultimo.
Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a
conoscenza del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci alla prima riunione utile.
Il verbale è conservato agli atti
dell’Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.
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Art. 18 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga
espressamente delegato.
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Art. 19 – Il Segretario
Il
Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del
Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla
corrispondenza e, come tesoriere, cura l’amministrazione
dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili
nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo
mandato del Consiglio Direttivo.
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Art. 20 – Incompatibilità ed esclusioni
- Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi
di altre società affiliate.
- Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
- Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;
- Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni
complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una
Federazione Sportiva.
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Art. 21 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1°
gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
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Art. 22 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario
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Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.
-
Il rendiconto economico e
finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
ed economico-finanziaria dell’Associazione.
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Art. 23 – Patrimonio ed entrate
- Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al dine di incrementare
il fondo in dotazione nonché da qualsiasi contributo o
liberalità da chiunque ricevuto perla medesima finalità
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione
- dagli avanzi di gestione
- da ogni altri bene e diritto di cui l’Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo
- I proventi sono costituiti :
- dalle quote di iscrizione e dai contributi associativi;
- dai contributi di Enti o privati;
- dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
- entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali assunte
dall’Associazione del rispetto delle proprie finalità istituzionali
- dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente exT.U.I.R. art. 143 comma 36
- da ogni ulteriore entrata derivanti all’Associazione a qualsiasi legittimo titolo
- Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.
- In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.
Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse
da quelle per le quali l’Associazione è stata costituita
ed è indivisibile finchè dura l’Associazione. Le
eventuali somme versate per la stessa e le quote sociali non sono
rimborsabili in nessun caso.
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Art. 24 – Sezioni
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi
che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere
gli scopi sociali.
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Art. 25 – Trasformazione
L’assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la
trasformazione dell’Associazione in società di capitali,
anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°50
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Art. 26 – Modifiche statuto
Le
eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e
deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se
poste all’ordine del giorno.
Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole
dei 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
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Art. 27 – Scioglimento
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Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci.
Convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in
prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il
solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
Così pure la richiesta dell’assemblea generale
straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento
dell’Associazione deve essere presentato da almeno 4/5 dei soci
con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
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L’assemblea,
all’atto di scioglimento dell’Associazione,
delibererà sentita l’autorità preposta in merito
alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio
dell’Associazione.
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La destinazione del patrimonio
residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua
finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità,
fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
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Art. 28 – Disposizione Finale
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia di Associazione.
Foro competente è quello di Como.
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